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[1]Meta' del provento netto della tassa sara' imputato alle entrate dello Stato (tassa sulle concessioni governative) e l'altra meta' sara' ripartita fra i Comuni in proporzione del numero dei velocipedi inseriti presso ciascuno di essi ed effettivamente sottoposti alla tassa.

[2]Il pagamento a favore dei Comuni sara' fatto in fine di ciascun esercizio finanziario coi fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero delle Finanze nel capitolo relativo alle restituzioni e rimborsi dell'Amministrazione demaniale.

Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-07-22;318~art8 · fonte del testo

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