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Sono esenti dal pagamento della tassa i velocipedi ed altri simili apparecchi:
- a)montati da militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata, da agenti di bassa forza di altri corpi armati o da agenti di basso servizio delle Amministrazioni pubbliche, muniti di un segno distintivo, in quanto se ne servano esclusivamente per ragioni di servizio;
- b)usati come mezzi indispensabili di locomozione per informi che comprovino la loro poverta';
- c)provenienti dall'estero, in quanto appartengano a stranieri, siano coperti da bolletta di importazione temporanea e non sia trascorso il limite di tempo assegnato nella bolletta stessa per la riesportazione;
- d)esistenti nelle fabbriche o negli esercizi di vendita o in locali privati, in quanto non siano destinati alla circolazione nelle aree pubbliche.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
