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[1]La tassa sara' riscossa mediante le marche da bollo in uso pei pesi e misure, dal verificatore dei pesi e delle misure, al quale dovranno essere presentati i velocipedi all'oggetto di essere muniti di apposito contrassegno indicante l'anno cui si riferisce la tassa.
[2]Le caratteristiche del contrassegno, che costituira' la sola prova del pagamento della tassa, saranno fissate con regolamento.
[3]La prova della eseguita applicazione del contrassegno ai velocipedi, il verificatore rilascera' un certificato di presentazione sul quale applichera', annullandole nel modo prescritto, le marche da bollo per un valore eguale all'importo della tassa dovuta.
[4]La presentazione dei velocipedi ed il pagamento della tassa dovranno avvenire entro il mese successivo a quello in cui venne eseguita la pubblicazione annuale del ruolo dei contribuenti soggetti alla tassa stessa.
[5]Questo termine potra' essere prorogato fino a tre mesi in occasione della prima applicazione della presente legge.
[6]I contribuenti, non inscritti nel ruolo annuale dovranno presentare i velocipedi e soddisfare la tassa, per il resto dell'anno in corso, entro quindici giorni dalla data del certificato di denunzia rilasciato dal Sindaco, il quale certificato servira' intanto a legittimare l'uso dei velocipedi.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
