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[1]Ogni anno entro il mese di gennaio il Sindaco forma e pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio il ruolo dei contribuenti alla tassa sui velocipedi, tenendo conto delle variazioni notificategli nell'anno precedente.
[2]Contro questo ruolo e' aperto il ricorso nel termine e nei modi indicati dall'articolo 2.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
