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[1]Coloro i quali nel corso dell'anno e dopo la pubblicazione del ruolo di che agli articoli 2 e 4, acquistassero velocipedi per circolare nelle aree pubbliche, dovranno farne denunzia al Sindaco entro un mese.
[2]Coloro che cedessero ad altri o mettessero in qualunque modo fuori uso definitivamente i velocipedi, pei quali hanno pagata la tassa, avranno l'obbligo di avvisarne il Sindaco entro il mese di novembre, e cio' al solo effetto di non essere inscritti nel ruolo dell'anno successivo.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
