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[1]Coloro che alla pubblicazione della presente legge possederanno velocipedi ed apparecchi assimilabili ai velocipedi, dovranno denunziarli entro un mese al Sindaco del Comune, nel quale hanno la loro abituale residenza.
[2]Entro il mese successivo il Sindaco compilera' un ruolo alfabetico dei possessori di velocipedi, colla indicazione del loro nome e cognome, della paternita' ed abitazione, non che del numero dei velocipedi rispettivamente denunziato.
[3]Questo ruolo sara' pubblicato mediante affissione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio.
[4]E' ammesso il ricorso per modificazione al ruolo summentovato entro il termine di giorni venti dalla data della pubblicazione.
[5]E' competente a decidere su questi ricorsi in prima istanza la Giurata municipale, ed in seconda ed ultima istanza la Giunta provinciale amministrativa.
[6]Il ricorso non puo' pero' sospendere il pagamento della tassa; da' luogo soltanto alla restituzione dell'indebito, qualora venga accolto in tutto od in parte.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
