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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme generali per la circolazione dei Velocipedi e le discipline per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 luglio 1897.
[4]UMBERTO.
[5]BRANCA.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
