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L'uso in aree pubbliche di un velocipede sfornito del contrassegno prescritto come prova del pagamento della tassa dell'anno in corso o pel quale non fosse prodotto il certificato di denunzia di che all'art. 5, sara' punito con una invita eguale al doppio della tassa.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
