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[1]Gli ufficiali motrici, gli ufficiali od agenti della pubblica forza, le guardie di finanza, le guardie forestali e finalmente le guardie di polizia urbana e quelle campestri sono incaricate della vigilanza e dell'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.
[2]Il processo verbale da essi redatto fa fede in giudizio fino a prova contraria.
[3]I velocipedi trovati in circolazione, sforniti del prescritto contrassegno o per i quali non fosse prodotto il certificato di denunzia di che all'art. 5, saranno sequestrati in garanzia dell'esazione della tassa e delle multe e dati in consegna all'ufficio comunale piu' vicino. Potranno essere restituiti ai contravventori, qualora depositino od altrimenti garantiscano pagamento delle somme dovute.
[4]L'applicazione delle multe avra' luogo senza pregiudizio delle pene maggiori comminato dalle altre leggi penali.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 7 gennaio 1906
