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[1]E' imposto un diritto speciale di statistica stile merci estere che entrano nel territorio dello Stato qualunque ne sia la destinazione, e sulle merci nazionali o nazionalizzate che sono spedite all'estero:
[2]Questo diritto e' stabilito nella misura di dieci centesimi per ogni involto di qualunque dimensione e peso, se trattasi di merci, animali vivi o morti contenuti in colli, fusti, casse, sacchi, corbe, gabbie od altri recipienti; per ogni 1000 chilogrammi, se trattasi di merci alla rinfusa. Per gli animali vivi o morti specie cavallina, asinina, bovina, ovina, caprina e suina, il diritto di dieci centesimi per ogni capo:
Testo in vigore dal 6 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
