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[1]Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge ed a quelle che saranno emanate dal Governo in esecuzione di essa, saranno punite con la multa estensibile a lire duecento cinquanta, salvo le sanzioni penali che siano applicabili in virtu' delle leggi generali dello Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1891.
[4]UMBERTO.
[5]Chimmirri.
[6]Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.
Testo in vigore dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
