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[1]E' data facolta' al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di proibire la esportazione di piante o parte di piante dalle zone dichiarate infette.
[2]Durante la stagione della bachicoltura non potra' essere vietato il trasporto della foglia di gelso da una all'altra localita'.
[3]E' data facolta' al Governo di prendere, nei limiti sanciti dalla presente legge, ogni altro provvedimento inteso ad impedire la diffusione dell'insetto.
Testo in vigore dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
