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[1]I proprietari sono tenuti ad eseguire nei fondi invasi le disposizioni emanate a termini dell'articolo precedente.
[2]Qualora i proprietari non eseguiscano i lavori ordinati, od eseguendoli non li facciano nella forma e nel termine indicato, con apposita notificazione ai medesimi, a mezzo del messo comunale, il sindaco fara' d'ufficio eseguire i lavori ed a loro spese.
Testo in vigore dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
