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[1]Constatata la esistenza dell'insetto, il Ministero, sentita la Deputazione provinciale, determina la estensione della zona infetta.
[2]Contemporaneamente determina il tempo ed i modi per operare la distruzione dell'insetto.
[3]Le determinazioni del Ministero saranno notificate agli interessati, a mezzo dei sindaci.
Testo in vigore dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
