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[1]La Cassa nazionale di assicurazione non e' soggetta alle disposizioni del Codice di commercio risguardanti le Societa' commerciali.
[2]Le tariffe e tutti i regolamenti d'amministrazione, nei quali saranno anche determinate le responsabilita' degli amministratori, debbono essere approvati con decreto Reale ed inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[5]UMBERTO.
[6]Berti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 1 giugno 1926
