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Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1881 e 1882, in base all' articolo 53 del testo unico delle leggi di leva marittima del 16 dicembre 1888, n. 5860, ove siano riconosciuti idonei ed assegnati alla lª categoria nella leva del 1904, assumeranno la ferma di due anni, se nati nel 1881, e quella di tre anni, se nati nel 1882.

Testo in vigore dal 31 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-07-13;332~art2 · fonte del testo

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