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Se, al momento della soppressione di una scuola media o normale pareggiata, non sono vacanti nei corrispondenti ruoli governativi i posti necessari per la loro assunzione al servizio dello Stato, il capo d'Istituto e gli insegnanti della scuola soppressa godranno a carico dell'Ente interessato dell'assegno di disponibilita', nella stessa misura e con gli stessi limiti dalla legge fissati per i funzionari governativi in caso di soppressione d'ufficio.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
