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[1]I capi d'Istituto, in caso di regificazione o di soppressione della scuola a cui appartengono, possono conservare, alla dipendenza dello Stato, l'incarico dell'ufficio direttivo soltanto se, oltre a possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 4, abbiano gia' compiuto il primo anno d'esperimento. Dall'esito dell'ultima ispezione che essi avranno alla fine del quinto anno, dipendera' il loro passaggio ad effettivi.
[2]I capi d'Istituto effettivi di scuole pareggiate soppresse o convertite in Regie, possedendo i requisiti di cui al comma precedente, saranno assunti come tali, ma con l'obbligo di compiere un anno di prova, alla fine del quale subiranno un'ispezione, dal cui esito dipendera' la loro nomina definitiva.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
