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[1]Gli insegnanti nominati prima della pubblicazione della presente legge e quelli che saranno nominati a norma dell'articolo 1 della medesima, saranno assunti al servizio dello Stato in scuole di pari grado, sia nel caso di conversione in governative, sia nel caso di soppressione delle scuole pareggiate a cui appartengono, purche' gli uni come gli altri:
[2]1° siano muniti di regolare titolo di abilitazione;
[3]2° coprano una cattedra che esista nella tabella organica della corrispondente scuola regia;
[4]3° siano stati nominati, con l'approvazione della competente autorita' scolastica provinciale, in una forma consentita dalle leggi e dai regolamenti del tempo;
[5]4° siano almeno al secondo anno d'insegnamento;
[6]5° non abbiano subito alcuna pena disciplinare superiore ai tre mesi di sospensione;
[7]6° siano giudicati favorevolmente dalla speciale ispezione a cui saranno sottoposti per l'accertamento della loro idoneita', ai fini di cui sopra.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
