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[1]Le disposizioni degli articoli 4 e 10 della presente legge si applicano, ai fini dell'assunzione al servizio dello Stato, anche agli insegnanti ed ai capi d'istituto delle scuole convertite in Regie o soppresse con effetto dal 1° ottobre 1920.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CORBINO.
[6]Visto, il guardasigilli: RODINO'.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
