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[1]Al servizio di segreteria nelle scuole pareggiate si provvede mediante incarico o con la nomina di un titolare, secondo quanto e' disposto dall'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
[2]Tanto al personale di segreteria, quanto a quello di servizio, debbono essere corrisposti, almeno, gli stipendi minimi stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, numero 679.
[3]Le condizioni per l'assunzione al servizio dello Stato di detto personale, in caso di regificazione della scuola a cui e' addetto, saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
