Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I capi d'Istituto, i quali, prima della pubblicazione della presente legge, furono investiti dell'ufficio direttivo in qualunque delle forme previste dall'art. 203 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, potranno, in caso di regificazione o soppressione della scuola cui appartengono, conservare, come incaricati od effettivi, tale ufficio, purche' appartengano, o abbiano appartenuto, al corpo insegnante della scuola, con il grado di ordinario e abbiano, almeno, otto anni di servizio di ruolo.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
