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[1]Fino a quando i contributi delle provincie e degli altri interessati per le opere idrauliche di 2ª categoria non siano definitivamente determinati pel decennio 1886-1895, e per i decenni successivi, giusta l'articolo primo della legge 3 luglio 1875, n. 2600, il Governo del Re e' autorizzato a riscuoterli nella stessa misura dei contributi stabiliti pel decennio precedente, salvo conguaglio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1888.
[4]UMBERTO.
[5]G. Saracco. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 febbraio 1888 al 16 dicembre 2009
