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[1]I contributi che le provincie e gli altri enti interessati debbono pagare allo Stato per le opere idrauliche classificate in 2ª categoria per le leggi 5 luglio 1882, n. 876, e 18 gennaio 1885, n. 2885, saranno fino a tutto il 1885 commisurati nella meta' della media delle spese occorse nel decennio precedente alla decorrenza della classificazione di tali opere e coi limiti e con le norme stabilite dalla legge 3 luglio 1875, n. 2600.
[2]I detti contributi pel decennio 1886-1895 e pei decenni susseguenti saranno pure determinati e riscossi come e' stabilito dalla citata legge 3 luglio 1875.
[3]Questo metodo di determinazione e di riscossione dei contributi sara' parimenti adottato per le opere che venissero classificate in seconda categoria dopo la presente legge
Testo in vigore dal 20 febbraio 1888 al 16 dicembre 2009
