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[1]I contributi che le provincie e gli altri enti interessati debbono pagare allo Stato per le opere idrauliche classificate in 2ª categoria per le leggi 5 luglio 1882, n. 876, e 18 gennaio 1885, n. 2885, saranno fino a tutto il 1885 commisurati nella meta' della media delle spese occorse nel decennio precedente alla decorrenza della classificazione di tali opere e coi limiti e con le norme stabilite dalla legge 3 luglio 1875, n. 2600.

[2]I detti contributi pel decennio 1886-1895 e pei decenni susseguenti saranno pure determinati e riscossi come e' stabilito dalla citata legge 3 luglio 1875.

[3]Questo metodo di determinazione e di riscossione dei contributi sara' parimenti adottato per le opere che venissero classificate in seconda categoria dopo la presente legge

Testo in vigore dal 20 febbraio 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-01-29;5201~art1 · fonte del testo

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