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L'amministrazione del Consorzio ha la capacita' giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il Consorzio in giudizio, nei contratti, ed in tutti gli atti che l'interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934
