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Il regolamento consorziale, prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del Consorzio, la quantita' d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantita' degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perche' siano legalmente costituite, ed i poteri che si conferiscono agli amministratori.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934
