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[1]Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, i Consorzi possono essere autorizzati, mediante decreto Reale, a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.
[2]Per ottenere tale autorizzazione il Consorzio che ne fa domanda deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza sia in misura non minore di 50 cavalli nominali.
[3]La domanda corredata dal regolamento e dagli altri documenti opportuni, e' presentata dall'amministrazione del Consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934
