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[1]I Consorzi possono stabilire nel regolamento che le controversie fra consorziati, o fra questi ed il Consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

[2]In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetti la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbano essere pronunziate le loro decisioni, e possa interporsi appello ai tribunali.

[3]Sara' pero' lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934

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