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[1]Il concorso verra' concesso per un tempo non maggiore di anni trenta. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il quinto, di cui al numero 2 dell'articolo 10, non potra' essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale, speso per eseguire le opere. Il concorso dello Stato dovra' diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un'altro terzo.

[2]Il concorso annuo complessivo pero' dello Stato, dei comuni e delle provincie, non potra' mai superare l'importo della meta' degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

[3]Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934

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