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Le spese di cui sopra, ad istanza degli interessati, e sulla proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno collaudate secondo le norme stabilite alla legge sulle opere pubbliche 25 marzo 1865, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sara' fatto dallo Stato, dai comuni e dalle provincie dopo un anno dalla data della collaudazione.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934
