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Il concorso dello Stato non puo' essere concesso se non a condizione: Che la forza motrice ottenuta colle opere di cui sopra sia in misura non minore di 50 cavalli nominali; Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potra' essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'articolo 8.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1888 al 23 gennaio 1934
