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[1]Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato col Regio decreto del 17 agosto 1882, numero 956 (Serie 3ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sara' suddiviso fra i distretti amministrativi che la compongono.
[2]Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento, per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[5]UMBERTO.
[6]Ferrero.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
