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[1]Oltre quanto e' prescritto dall'articolo 34, saranno determinate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, mediante apposito Regolamento, le norme per l'applicazione del titolo IV della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 2 agosto 1897.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'. Prinetti. Branca. L. Luzzatti. Guicciardini.
[6]Visto: Il Guardasigilli: Rudini'.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
