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[1]E' concesso ai fabbricanti di acquaviti fini, uso cognac, di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.

[2]Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'articolo 34, godranno degli stessi abbuoni di cui godono i cognac nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passivita' sullo spirito di prima distillazione, quanto per calo di affinazione e di giacenza, secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896, numero 26.

Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 7 luglio 1905

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