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E' ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinaccie o da materie diverse ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
