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[1]Lo spirito distillato dal vino e dalle vinacce nell'Isola di Sardegna ed ivi consumato, e' esente dalla tassa stabilita dall'articolo 1 del testo di legge 20 gennaio 1892, numero Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinacce e' soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dei vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.
[2]Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
