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Gli stanziamenti per le spese ordinate, con gli articoli precedenti di questo Titolo III, saranno iscritti negli stati di previsione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici a cominciare dall'esercizio 1898-99 per quanto riguardano le correzioni dei fiumi e le bonificazioni, ed in quelli del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio a cominciare dall'esercizio 1899-1900 per le spese occorrenti per i rimboschimenti e per i canoni annuali per le irrigazioni.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
