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[1]Gli elenchi delle quote dovute agli interessati saranno compilati dal Corpo Reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboschimento, e, ove occorra, dal Corpo Reale delle miniere.
[2]Sui ricorsi contro gli elenchi delle quote di concorso degli interessati giudichera' inappellabilmente una Commissione arbitrale presieduta da un Consigliere di Stato e della quale faranno parte due delegati del Consiglio provinciale della provincia in cui si eseguiscono i lavori, un ispettore del genio civile, un ispettore delle miniere, un ispettore superiore forestale ed un ispettore di agricoltura.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
