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Il concorso degli interessati privati e' obbligatorio. I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno inscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
