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[1]Per la esecuzione dei lavori tutti considerati dalla tabella allegata sono assegnati venti anni consecutivi che avranno principio nell'esercizio successivo a quello della promulgazione della presente legge.
[2]Saranno percio' inscritte nella parte passiva del bilancio dello Stato le somme risultanti dallo specchio seguente:
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
