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[1]Saranno eseguite nell'isola di Sardegna, colle norme sancite dalla presente legge, le opere idrauliche di bonificazione, di irrigazione, di correzione dei corsi d'acqua e di rimboscamento dei bacini montani intese alla sistemazione generale del regime delle acque nei singoli bacini indicati dalla tabella allegata.
[2]Per la esecuzione di tali opere e' assegnata la somma complessiva di lire 8.000.000 cosi' divisa:
[3]Per opere di correzione dei corsi d'acqua L. 4.750.000 Per bonificazioni............ » 2.000.000 Per i rimboschimenti.......... » 1.250.000 ----------- L. 8.000.000 -----------
[4]Per le opere di irrigazione lo Stato corrispondera' secondo le disposizioni del successivo articolo 28 e per quaranta anni un canone annuo non superiore a L. 150,000.
[5]La tabella allegata e' invariabile per quanto riguarda la somma complessiva e il limite massimo della annualita' per la irrigazione quarantennale assegnata a ciascun bacino idrografico. Potranno, invece, a norma dei bisogni e delle circostanze che si produrranno all'atto pratico, cambiare di destinazione le somme iscritte per una determinata categoria di lavoro, impiegandole in altre opere, purche' siano comprese nello stesso bacino idrografico ed abbiano lo scopo di massima della sistemazione delle acque in quel determinato bacino.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
