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Apposito Regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore d'Agricoltura ed il Consiglio di Stato, stabilira' la procedura che dovra' seguire la Giunta, i termini per la presentazione delle memorie delle parti, il modo di eseguire la pubblicazione e l'inserzione dei giudizi, il funzionamento della Cassa ademprivile, le norme per la sua amministrazione, ed ogni altro particolare relativo al Titolo II della presente legge.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
