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Quando col ricavato dei canoni enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la Cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, potra' anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi al fine di incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case di stalle razionali, le colture agrarie intensive ed i rimboschimenti.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
