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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni della legge 28 giugno 1885 n. 3182, serie 3ª, sono applicabili anche a coloro che giustificheranno alla Corte dei conti:
- a)di essere sbarcati a Talamone dalle navi Lombardo e Piemonte o dalla tartana che, partita da Livorno, doveva unirsi nel canale di Piombino alle dette navi;
- b)di avere dopo preso parte alla campagna del 1860 sia nei volontari, nell'esercito o nell'armata.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.
[10]UMBERTO.
[11]Giolitti. Grimaldi.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.
Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
