Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1873 al 16 dicembre 2009. 183 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Alla Legge medesima sono recate le modificazioni seguenti:
tolto: A) In fine dell'art. 2 e' aggiunta questa disposizione:
tolto: «Ogni Istituto dovra' stabilire nelle citta' designate con Decreto Reale Agenzie proprie ordinate in guisa da agevolare le domande di prestiti e da promuovere lo svolgimento delle operazioni di credito fondiario.»
tolto: B) Nell'art. 7, alle parole finali «vidimata dal Delegato governativo» si sostituiranno le seguenti:
tolto: «vidimate da Notaio.»
tolto: C) Dopo l'art. 22 sara' inserito un nuovo articolo formolato nel modo seguente:
tolto: «I privilegi processuali e d'altra specie concessi dalla presente Legge per le operazioni di credito fondiario, avranno effetto anche quando i beni dati in ipoteca appartengano a Provincie, a Comuni o ad altri Corpi morali.»
tolto: D) Nell'art. 25 sono soppresse le parole «e controfirma le cartelle.»
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
tolto: Dato a Roma addi' 15 giugno 1873.
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
tolto: Castagnola. G. De falco. Quintino Sella.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1873-06-15;1419~art3 · fonte del testo
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