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[1]Sono estese alle ferrovie delle Provincie Venete e di Mantova:
[2]1° La Legge 6 aprile 1862, n. 542, con cui e' stabilita una tassa del 10 per cento sul prezzo dei trasporti a grande velocita';
[3]2° Le disposizioni del Regio Decreto 14 luglio 1866, n. 3122, nella parte concernente le tasse di bollo pei biglietti dei viaggiatori e pei riscontri delle merci.
[4]Cessano, rispetto al servizio delle strade ferrate, e limitatamente ai biglietti dei viaggiatori, alle ricevute in partenza ed alle lettere di porto delle merci, le disposizioni delle Tariffe annesse alle Leggi 9 febbraio 1850, 13 dicembre 1862 e 29 febbraio 1864, in vigore nelle Provincie Venete e Mantovana.
Testo in vigore dal 4 settembre 1868 al 16 dicembre 2009
