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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La sovrimposta di due decimi, stabilita dall'art. 77 del testo unico di legge sulle tasse di bollo approvato col Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2077, e' estesa alla tassa annuale dell'uno per cento imposta dall'art. 25 della legge 30 aprile 1874, n 1920, sulla circolazione dei biglietti, o titoli equivalenti pagabili al portatore e a vista, degli istituti di emissione.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Dato a Roma, addi' 30 giugno 1891.
[9]UMBERTO.
[10]L. Luzzatti - G. Colombo
[11]Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.
[12]-------------- Nota redazionale Il testo delle firme e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 01/07/1891, n. 152 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
