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[1]Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito il Consiglio dei Ministri, attendera' alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilera' all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvedera' all'assegnazione delle rendite e fara' quanto altro e' prescritto dalla presente Legge o potra' occorrere alla sua esecuzione.

[2]Essa prendera' il nome di Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, ed esercitera' il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facolta' indicate all'articolo 26 della Legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

[3]La Giunta per l'esecuzione della presente Legge potra' valersi dei Contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri dello Stato.

Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 30 settembre 1879

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1873-06-19;1402~art9 · fonte del testo

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