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[1]Salvo il provvedimento contemplato al numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i seguenti beni degli Enti ecclesiastici soppressi nella citta' di Roma:

[2]1° I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della Legge 7 luglio 1866;

[3]2° Gli edifizi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione, e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichita';

[4]3° I fabbricati dei conventi di cui il Comune e la Provincia di Roma facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge del 7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplato dall'articolo 6 della presente Legge.

Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-06-19;1402~art8 · fonte del testo

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