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[1]I beni degli Enti religiosi soppressi nella citta' di Roma saranno convertiti in rendita pubblica dello Stato, salve le eccezioni stabilite dalle Leggi di cui all'articolo 1, e dalla Legge presente.
[2]La rendita sara' intestata all'Ente cui sono devoluti i beni, col godimento temporaneo alla Giunta fino a che saranno eseguite le liquidazioni e fatte le assegnazioni stabilite dalla presente Legge. Queste rendite, salvo i diritti dei terzi, sono inalienabili.
Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
